Una volta che il creditore ha individuato l’esistenza di crediti spettanti al debitore che siano presso terzi è necessario che questo verifichi la loro effettiva pignorabilità. Vi sono infatti crediti impignorabili ed altri pignorabili solo entro certi limiti. L’impignorabilità del credito dà luogo alla nullità rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato [1].
Come noto, gli stipendi, i salari, le pensioni o altre indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, compreso quanto dovuto per il licenziamento:
– in generale, possono essere pignorati solo nella misura massima di 1/5;
– quando un creditore ha un credito alimentare può procedere con il pignoramento delle suddette somme nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato.
Ma, oltre agli stipendi e le pensioni, vi sono numerose altre categorie di crediti che necessitano di chiarimento. Li tratteremo quindi individualmente qui di seguito.
STIPENDI, COMPENSI, INDENNITA’
1. Stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Pignorabili nella misura massima di 1/5.
2. Stipendi, paghe, compensi dovuti ai pubblici dipendenti.
Pignorabili nella misura massima di 1/5.
PENSIONI
1. Pensioni relativa a rapporto di lavoro o di impiego
Pignorabili nella misura massima di 1/5.
2. Pensione di invalidità
Parzialmente impignorabile [2]: solo per l’importo superiore a Euro 525,89.
3. Pensione e assegno rinnovabile dei dipendenti civili e militari dello Stato
Pignorabili in misura non superiore a 1/5 [3].
ALTRI CREDITI, IN GENERALE
1. Crediti alimentari
Esclusi, tranne che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Se il creditore ha un credito alimentare può procedere con il pignoramento sia dello stipendio che del credito alimentare spettanti al debitore nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato.
2. Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
Esclusi
3. Crediti dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza.
Esclusi
4. Somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario nell’assicurazione sulla vita.
Escluse
RENDITE
Rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento.
Pignorabile solo per la parte che eccede i limiti del bisogno alimentare del creditore [4].
FONDI ACCANTONATI O SPECIALI
1. Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti.
Esclusi [5].
2. Fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti.
Pignorabili [6].
3. Fondi di contabilità speciale delle prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Esclusi [7].
QUOTA DI SOCIETA’, FONDO CONSORTILE
1. Quota del socio di società di persone finché dura la società
Esclusa [8].
2. Quota del socio di cooperativa, finché dura la società.
Esclusa [9].
3. Fondo consortile, finché dura il consorzio.
Escluso [10].
ALTRI CREDITI CONTENUTI IN LEGGI SPECIALI
1. Somme di competenza degli enti locali destinate a pagare le attribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, a pagare le rate di mutui e prestiti obbligazionari che scadono nel semestre in corso, all’espletamento dei servizi locali indispensabili
Esclusi [11].
2. Contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione erogato dal fondo nazionale a favore di chi ha diritto ad un alloggio di residenza pubblica (ai sensi dell’art. 11 L. 431/98).
Pignorabile [12].
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[1] Cass. sent. n.6548 del 22.03.2011.
[2] Cass. sent. n. 6548 del 22.03.2011.
[3] Art. 143 DPR 1092/73.
[4] Art. 1881 cod. civ.
[5] Art. 2117 cod. civ.
[6] Cass. sent. n. 15601 del 26.07.2005.
[7] Art. 1 DL 313/94 conv. con L. 460/94.
[8] Art. 2305 cod. civ.
[9] Art. 2537 cod. civ.
[10] Art. 2614 cod. civ.
[11] Art. 159 D. Lgs. 267/2000.
[12] Trib. Monza sent. del 4.02.2004.
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